Trasparenza rifiuti


Calcolatore TARI



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Avvisi e informazioni

Art. 23

Riduzioni per le utenze domestiche (TARI)

1. Alle utenze domestiche che si trovano nelle condizioni di seguito elencate è applicata la riduzione del 20 % della tariffa stabilita:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.


 

Art. 26 bis.

"Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020":

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